Permesso di Costruire: cos'è e come funziona
Il Permesso di Costruire (PdC) è il titolo edilizio previsto dal Testo Unico Edilizia (art. 10 DPR 380/2001) per gli interventi più rilevanti: nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie "pesanti" con demolizione e ricostruzione, ampliamenti volumetrici e interventi che modificano sagoma, volume o destinazione d'uso urbanisticamente rilevante di un edificio esistente. È rilasciato dal Comune dopo un'istruttoria tecnica sul progetto e i lavori possono iniziare solo dopo averlo ottenuto, a differenza di CILA e SCIA.
Cos'è il Permesso di Costruire e quando serve
Il Permesso di Costruire è l'autorizzazione comunale richiesta per gli interventi che incidono in modo sostanziale sul territorio e sull'edificio esistente. Serve tipicamente per: nuove costruzioni fuori terra o interrate; ristrutturazioni edilizie "pesanti", cioè che comportano demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, volumi, prospetti o area di sedime rispetto all'edificio preesistente; ampliamenti che aumentano la volumetria esistente; interventi di ristrutturazione urbanistica; cambi di destinazione d'uso che comportano un aumento del carico urbanistico (ad esempio da agricolo a residenziale). A differenza di CILA e SCIA, che riguardano interventi su un edificio già esistente senza alterarlo in modo sostanziale, il Permesso di Costruire è necessario quando l'intervento cambia in modo significativo la consistenza edilizia o urbanistica dell'immobile.
Differenza tra Permesso di Costruire, SCIA e CILA
Il criterio distintivo tra i tre titoli è la portata dell'intervento sull'edificio e sul contesto urbanistico. La CILA copre interventi di manutenzione straordinaria non strutturale, senza attesa per iniziare i lavori. La SCIA copre interventi più incisivi, spesso anche strutturali, ma che non modificano sagoma o volume dell'edificio: in molti Comuni si può iniziare subito, salvo il termine di controllo comunale successivo. Il Permesso di Costruire, invece, richiede una vera e propria istruttoria tecnica preventiva da parte del Comune e i lavori possono iniziare solo dopo il suo rilascio: è il titolo corretto quando l'intervento comporta nuova costruzione, aumento di volumetria o modifica sostanziale della sagoma esistente. In sintesi: CILA per il rinnovo senza attesa, SCIA per interventi più rilevanti ma senza aumento di volume, Permesso di Costruire per tutto ciò che trasforma in modo sostanziale l'edificio o il terreno.
Iter, tempi, costi e sanzioni del Permesso di Costruire
La domanda di Permesso di Costruire si presenta allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, con un progetto firmato da un tecnico abilitato (architetto o ingegnere), corredato di elaborati grafici, relazioni tecniche e, se richiesta, relazione paesaggistica o strutturale. Il Comune effettua un'istruttoria e rilascia (o nega) il permesso entro termini previsti dalla normativa, di norma tra 60 e 90 giorni dalla presentazione della domanda completa, che possono arrivare fino a 180 giorni nei casi più complessi o quando servono pareri di altri enti (ad esempio Soprintendenza o Vigili del Fuoco): i tempi effettivi variano da Comune a Comune. Il rilascio del Permesso di Costruire comporta di norma il pagamento di un contributo di costruzione, composto da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il cui importo varia in base al Comune, alla zona e alla tipologia di intervento: va sempre verificato con il tecnico incaricato e con l'ufficio tecnico comunale. Costruire senza Permesso di Costruire quando è obbligatorio costituisce abuso edilizio, sanzionato dal DPR 380/2001 con misure che vanno dalla sanzione pecuniaria fino alla demolizione dell'opera nei casi più gravi.
| Titolo | Quando si usa | Tempi | Guida |
|---|---|---|---|
| Permesso di CostruireQuesta guida | Nuova costruzione, ampliamento con aumento di volume, modifica della sagoma | ~90 giorni (silenzio-assenso salvo diniego espresso) | |
| SCIA | Ristrutturazione "leggera", restauro, risanamento conservativo, senza modifica di sagoma o volume | Immediato (controlli comunali entro 60 giorni) | Guida |
| CILA | Manutenzione straordinaria non strutturale (tramezzi, pavimenti, infissi, impianti) | Immediato (nessun controllo preventivo) | Guida |
Avviso nuovi cantieri
Ricevi i nuovi cantieri di questa zona appena aprono
Niente pubblicita': sai prima degli altri dove c'è lavoro.
italiacantieri.it fa parte del network ItaliaProgettisti.
Il tuo accesso ai cantieri di tutta Italia è gestito da ItaliaProgettisti, la piattaforma del network. Completi qui la registrazione gratuita e ricevi subito il tuo cantiere più gli avvisi.
Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole per ottenere il Permesso di Costruire?
Di norma tra 60 e 90 giorni dalla presentazione della domanda completa, con possibilità di arrivare fino a 180 giorni nei casi più complessi o quando sono richiesti pareri di altri enti. I tempi esatti dipendono dal Comune e dal tipo di intervento.
Quanto costa il Permesso di Costruire?
Oltre all'onorario del tecnico per il progetto, è di norma dovuto un contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), il cui importo varia in base a Comune, zona e tipo di intervento: va verificato con l'ufficio tecnico comunale.
Qual è la differenza tra Permesso di Costruire e SCIA?
Il Permesso di Costruire serve per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni "pesanti" che modificano sagoma o volume dell'edificio, e richiede autorizzazione preventiva. La SCIA copre interventi più contenuti, senza aumento di volumetria, spesso con inizio lavori più rapido.
Cosa succede se costruisco senza Permesso di Costruire?
È un abuso edilizio, sanzionato dal Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) con misure che vanno dalla sanzione pecuniaria alla demolizione dell'opera, a seconda della gravita' e della conformità urbanistica dell'intervento.
Il Permesso di Costruire ha una scadenza?
Sì. I lavori devono iniziare entro un termine dal rilascio (in genere 1 anno) e concludersi entro un altro termine successivo (in genere 3 anni), salvo proroghe previste dalla normativa e dal Comune: i termini esatti vanno verificati sul titolo rilasciato.